Art. 8.

      1. È consentita la produzione di semilavorati e di soggetti con titoli diversi da quelli stabiliti dalla presente legge, sia ai fini dell'esportazione fuori dello Spazio economico europeo, sia di commercializzazione nei Paesi appartenenti allo Spazio economico europeo, a condizione che tali titoli siano previsti dalla normativa del Paese di destinazione.